Nel 2026 la detrazione fiscale sul fotovoltaico è del 50% se l’impianto serve la tua abitazione principale e del 36% negli altri casi, entro un tetto di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Dal 2027, a legislazione vigente, le stesse aliquote scendono al 36% e al 30%.
Detto così sembra semplice. Nella pratica, ogni anno vediamo persone che perdono una parte del beneficio per tre motivi che non hanno niente a che fare con i pannelli: pagano nel modo sbagliato, non verificano di avere abbastanza IRPEF, oppure decidono troppo tardi e il pagamento scivola nell’anno successivo.
Questa guida spiega come funziona davvero la detrazione fotovoltaico 2026, chi ne ha diritto e con quale aliquota, cosa cambia dal 2027 e quali sono i passaggi in cui si sbaglia più spesso. Tutte le informazioni sono verificate su fonti ufficiali, che trovi elencate in fondo.
Quanto vale la detrazione nel 2026
L’installazione di un impianto fotovoltaico, con o senza sistema di accumulo, rientra tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio disciplinati dall’articolo 16-bis del TUIR (D.P.R. 917/1986), nella categoria degli interventi finalizzati al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili.
La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha prorogato per quest’anno le stesse aliquote del 2025. Il quadro completo è questo:
| Anno della spesa | Abitazione principale | Altri immobili | Tetto di spesa |
|---|---|---|---|
| 2026 | 50% | 36% | 96.000 € per unità |
| 2027 | 36% | 30% | 96.000 € per unità |
| dal 2028 | 30% | 30% | 48.000 € per unità |
Tre precisazioni che cambiano i conti.
La detrazione si recupera in dieci quote annuali di pari importo, attraverso la dichiarazione dei redditi. Non è uno sconto sul prezzo: su un impianto da 15.000 euro con aliquota al 50%, i 7.500 euro di detrazione tornano indietro a 750 euro all’anno per dieci anni.
Lo sconto in fattura e la cessione del credito non esistono più per la generalità dei nuovi interventi, bloccati dal 17 febbraio 2023. L’impianto si paga per intero e lo Stato restituisce la sua parte nel tempo.
Il 50% non spetta a chiunque abiti nella casa. La maggiorazione è riservata a chi è proprietario dell’immobile o titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) sull’unità adibita ad abitazione principale. Chi ha l’immobile in affitto o in comodato, e il familiare convivente non titolare, applicano il 36%.
A questo si aggiunge l’IVA agevolata al 10% anziché al 22% sulla fornitura e posa in opera, che si applica automaticamente in fattura e non richiede alcuna richiesta da parte tua.
Cosa cambia dal 2027, e quanto costa aspettare

Il passaggio dal 50% al 36% sull’abitazione principale vale quattordici punti percentuali. Tradotto in euro, su impianti di taglia residenziale:
| Spesa | Detrazione 2026 (50%) | Detrazione 2027 (36%) | Differenza |
|---|---|---|---|
| 11.000 € | 5.500 € | 3.960 € | 1.540 € |
| 15.000 € | 7.500 € | 5.400 € | 2.100 € |
| 20.000 € | 10.000 € | 7.200 € | 2.800 € |
| 32.000 € (con pompa di calore) | 16.000 € | 11.520 € | 4.480 € |
Su un immobile diverso dall’abitazione principale il salto è dal 36% al 30%: più contenuto, ma esiste.
«Tanto poi la prorogano»
È l’obiezione che sentiamo più spesso, e merita una risposta onesta: una proroga può arrivare, come può non arrivare. Si decide con la legge di bilancio, a dicembre. Chi firma a novembre sta scommettendo su un testo che nessuno ha ancora scritto.
Vale però la pena ricordare un precedente. Fino al 2024 il 50% valeva su qualsiasi immobile. Dal 2025 è rimasto solo sull’abitazione principale e le seconde case sono scese al 36%. Il taglio è già avvenuto una volta, e chi in quell’occasione aveva rimandato l’ha pagato.
Vuoi sapere quale aliquota si applica al tuo caso?
Bastano due informazioni — tipo di immobile e titolarità — per rispondere in cinque minuti. Non serve un sopralluogo per questo.
Il punto che quasi nessuno spiega: conta la data del bonifico
È l’aspetto più frainteso di tutta la materia, ed è quello che decide se prendi il 50% o il 36%.
Per le persone fisiche vale il criterio di cassa: l’aliquota applicabile è quella dell’anno in cui il pagamento viene effettuato. Non quella del preventivo, non quella della firma del contratto, non quella della fine dei lavori. Conta la data del bonifico.
La conseguenza pratica è che la scadenza reale non è il 31 dicembre, ma parecchio prima. Tra la firma di un contratto e l’impianto acceso e saldato passano mediamente sei-dieci settimane: progettazione, pratiche verso il distributore, ordine dei materiali, installazione, collaudo. Sono tempi tecnici, non commerciali, e in parte dipendono da soggetti terzi.
Chi arriva a decidere oltre la prima metà di ottobre rischia concretamente che il saldo cada nel 2027, con l’aliquota del 2027.
A chi spetta il 50% e a chi no
Riassunto operativo. Il 50% si applica se:
- l’impianto serve l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- chi sostiene la spesa è proprietario o titolare di un diritto reale di godimento su quell’unità;
- il pagamento avviene con bonifico parlante entro il 31 dicembre 2026;
- la spesa resta entro 96.000 euro per unità immobiliare;
- hai IRPEF sufficiente per assorbire la quota annuale.
Si scende al 36% se l’immobile non è l’abitazione principale, oppure se chi sostiene la spesa è un detentore — inquilino, comodatario — o un familiare convivente non titolare di diritti reali. In questi casi l’installazione resta possibile e detraibile, ma con l’aliquota ordinaria.
La capienza IRPEF: il controllo da fare prima di tutto
È il punto in cui vediamo più delusioni, e arriva sempre troppo tardi.
La detrazione riduce l’IRPEF dovuta. Se in un anno l’imposta è inferiore alla quota di detrazione spettante, la parte eccedente si perde: non si recupera l’anno successivo, non genera un credito, non è rimborsabile. Con un impianto da 15.000 euro sull’abitazione principale la quota annua è di 750 euro: serve un’IRPEF almeno pari a quella cifra, ogni anno, per dieci anni.
Il controllo si fa in due minuti sull’ultima dichiarazione presentata, alla riga dell’imposta lorda. Se sei pensionato con assegno contenuto, se hai redditi bassi o se hai già altre detrazioni importanti in corso, è una verifica da fare prima di firmare qualsiasi cosa.
Se dichiari più di 75.000 euro, c’è un secondo controllo
Questo passaggio non lo troverai in quasi nessuna guida sul fotovoltaico, ma dal 2025 riguarda una parte importante di chi compra un impianto.
L’articolo 16-ter del TUIR, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, ha fissato un tetto complessivo agli oneri detraibili per chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Il tetto si ottiene moltiplicando un importo base per un coefficiente familiare:
- Importo base: 14.000 euro per redditi tra 75.000 e 100.000 euro; 8.000 euro oltre i 100.000.
- Coefficiente: 0,50 senza figli a carico; 0,70 con un figlio; 0,85 con due; 1 con più di due figli o almeno un figlio con disabilità accertata.
Nel caso più stretto — reddito oltre 100.000 euro, nessun figlio a carico — il plafond annuo scende a 4.000 euro di spese detraibili complessive.
Due chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 6/E del 29 maggio 2025) sono decisivi qui. Il primo è favorevole: per le spese ripartite in più annualità rileva solo la rata dell’anno, non l’intera spesa. Un impianto da 20.000 euro pesa sul plafond per 2.000 euro l’anno, non per 20.000. Il secondo va conosciuto: le rate delle spese edilizie sostenute dal 1° gennaio 2025 in poi rientrano nel calcolo del tetto — restano fuori solo quelle relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.
In pratica: se hai redditi alti, la quota annuale del fotovoltaico va sommata alle altre detrazioni dell’anno e confrontata con il tuo plafond. È una verifica da fare con il commercialista, non da stimare a occhio.
Preferiamo dirti prima se i conti non tornano.
Se la capienza IRPEF non c’è, l’impianto può convenire lo stesso, ma i numeri sono diversi ed è giusto saperlo prima. Fissiamo un appuntamento in ufficio o a casa tua e li facciamo insieme.
Il bonifico parlante: come si compila
Non sono ammessi contanti, assegni o pagamenti con carta: in quei casi la detrazione non spetta. Il pagamento deve avvenire con il cosiddetto bonifico parlante, un bonifico bancario o postale dedicato alle detrazioni, che contiene alcuni dati obbligatori.
Deve indicare:
- la causale con il riferimento normativo (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986) e gli estremi della fattura;
- il codice fiscale di chi beneficia della detrazione;
- il codice fiscale o la partita IVA dell’impresa che esegue i lavori.
Modello di causale:
Bonifico relativo a interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione prevista dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 — Fattura n. ___ del __/__/____ — Codice fiscale del beneficiario della detrazione: ________ — Partita IVA della ditta esecutrice: ________
Sull’importo la banca o le Poste applicano automaticamente una ritenuta d’acconto dell’11% a carico dell’impresa che riceve il pagamento. Attenzione: molte guide ancora online riportano l’8%, che è il valore in vigore fino al 29 febbraio 2024. Dal 1° marzo 2024 la ritenuta è dell’11%. Non è un costo aggiuntivo per te: tu paghi l’intero importo della fattura.
L’errore più frequente non è nella causale, ma nel codice fiscale: chi dispone il bonifico dal proprio conto non sempre coincide con chi porterà la spesa in detrazione, e sul bonifico deve comparire il secondo. Un bonifico compilato male, in linea generale, si rimedia ripetendo il pagamento con un bonifico corretto.
Un dettaglio che riguarda chi finanzia l’acquisto: il finanziamento non fa perdere la detrazione, purché il pagamento all’impresa avvenga con bonifico parlante e tu conservi la ricevuta. La detrazione si calcola però sulla spesa per l’impianto, non sugli interessi del finanziamento.
La comunicazione ENEA
Per gli interventi che comportano risparmio energetico o utilizzo di fonti rinnovabili — quindi anche il fotovoltaico e l’accumulo — i dati vanno trasmessi al portale ENEA Bonus Casa entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo.
Qui c’è una precisazione che molte guide riportano in modo scorretto. L’obbligo esiste, ed è nostra prassi adempierlo sempre. Ma l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 e poi con la circolare n. 19/2020, ha chiarito che per gli interventi del bonus casa la mancata o tardiva trasmissione non comporta di per sé la perdita del diritto alla detrazione, perché nessuna norma la prevede come causa di decadenza.
Detto questo, la giurisprudenza di legittimità non è del tutto uniforme sul punto e non ha senso correre un rischio evitabile: la comunicazione va fatta, nei termini. Lo diciamo perché chi si accorge di averla dimenticata su un intervento passato non deve darsi per perso.
Cosa rientra nella spesa detraibile
Oltre a moduli, inverter, strutture e manodopera, rientrano nella spesa agevolabile:
- il sistema di accumulo, se collegato funzionalmente a un impianto fotovoltaico — anche già esistente. Chi ha il fotovoltaico da anni può aggiungere la batteria e detrarla con le stesse regole e le stesse scadenze. Le batterie non collegate a un impianto non rientrano;
- la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per perizie e sopralluoghi;
- l’imposta di bollo e i diritti per concessioni, autorizzazioni e comunicazioni di inizio lavori.
L’immobile deve essere esistente e accatastato (o con domanda di accatastamento in corso) e in regola con il pagamento dei tributi eventualmente dovuti.
Se i lavori sono a cavallo d’anno
Poiché il criterio di cassa vale per ogni singolo pagamento, un intervento che attraversa due anni segue due aliquote diverse: la quota versata nel 2026 con le regole del 2026, il saldo versato nel 2027 con quelle del 2027.
È una possibilità reale, non un espediente, ma va usata con criterio: i pagamenti devono corrispondere a lavori effettivamente eseguiti ed essere documentati correttamente. Se stai valutando un impianto in questo periodo dell’anno, è una pianificazione da costruire con il tuo commercialista e con l’installatore prima della firma, non da improvvisare il 28 dicembre.
Parliamo dei tuoi tempi, non dei nostri.
In un incontro capiamo se l’impianto è completabile entro l’anno, cosa comporta se non lo è, e ti diamo i numeri per decidere con calma.
Oltre la detrazione: cosa è cambiato nel 2025 e conta ancora di più
Se hai ricevuto dei preventivi qualche anno fa e li stai riguardando adesso, c’è una cosa da sapere: quei numeri non sono più validi, e non per l’inflazione.
Con la delibera ARERA 78/2025/R/efr, in attuazione del D.Lgs. 199/2021, lo Scambio sul Posto è chiuso ai nuovi impianti: potevano accedervi solo quelli entrati in esercizio entro il 29 maggio 2025, con richiesta al GSE entro il 26 settembre 2025. Le convenzioni già attive proseguono fino alla scadenza naturale.
Chi installa oggi valorizza l’energia immessa in rete con il Ritiro Dedicato, che è una vendita al GSE e non più una compensazione. Il valore riconosciuto è sensibilmente inferiore a quello dell’energia che risparmi consumandola direttamente.
La conseguenza progettuale è importante: oggi un impianto va dimensionato sull’autoconsumo, non sul consumo annuo totale, e il sistema di accumulo pesa nella convenienza molto più di quanto pesasse cinque anni fa. Un preventivo costruito sulla vecchia logica sovrastima il ritorno.
In Abruzzo e nelle Marche: quanto conta la posizione
L’irraggiamento cambia molto lungo l’Italia, e incide direttamente sulla produzione: si passa da circa 1.100 kWh per ogni kWp installato all’anno al Nord a circa 1.600 nelle zone più soleggiate del Sud.
La fascia adriatica abruzzese e marchigiana si colloca in una posizione favorevole: sulla provincia di Teramo il riferimento di progetto che utilizziamo è intorno ai 1.390 kWh per kWp all’anno. È un dato che va verificato caso per caso, perché orientamento della falda, inclinazione e ombreggiamenti possono spostare il risultato in modo significativo — molto più di quanto non faccia la marca dei pannelli.
Domande frequenti
Conta la data della firma o quella del pagamento?
Quella del pagamento. Per le persone fisiche vale il criterio di cassa: ogni bonifico parlante segue l’aliquota dell’anno in cui viene eseguito, a prescindere dalla data del contratto o dalla conclusione dei lavori.
La detrazione sul fotovoltaico nel 2026 è al 50% per tutti?
No. Il 50% spetta solo se l’impianto serve l’abitazione principale e chi sostiene la spesa ne è proprietario o titolare di un diritto reale di godimento. Negli altri casi l’aliquota è del 36%.
Posso avere lo sconto in fattura o cedere il credito?
No. Per la generalità dei nuovi interventi sconto in fattura e cessione del credito sono bloccati dal 17 febbraio 2023. La detrazione si recupera in dichiarazione dei redditi, in dieci quote annuali di pari importo.
Cosa succede se la mia IRPEF non basta?
La parte di quota annuale che eccede l’imposta dovuta si perde: non si riporta all’anno successivo e non è rimborsabile. È il primo controllo da fare, sull’ultima dichiarazione presentata.
La batteria di accumulo è detraibile?
Sì, se è collegata funzionalmente a un impianto fotovoltaico, anche già esistente. Chi ha il fotovoltaico da anni può aggiungere l’accumulo e detrarne la spesa con le stesse regole. Le batterie non abbinate a un impianto non rientrano.
Sono in affitto: posso installare il fotovoltaico e detrarlo?
Con il consenso del proprietario l’installazione è possibile e la detrazione ordinaria spetta anche al detentore, ma non la maggiorazione al 50%, riservata a chi ha la proprietà o un diritto reale di godimento sull’abitazione principale.
Quanto tempo serve tra la firma e l’impianto acceso?
Mediamente sei-dieci settimane, tra progettazione, pratiche verso il distributore, fornitura, installazione e collaudo. Una parte dei tempi dipende da soggetti terzi e non è comprimibile.
Il fotovoltaico rientra nel Conto Termico?
No. Il Conto Termico riguarda gli interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da rinnovabili — pompe di calore, solare termico, biomassa — non il fotovoltaico. Inoltre non è cumulabile con le detrazioni fiscali sullo stesso intervento: se stai valutando un pacchetto fotovoltaico più pompa di calore, la struttura degli incentivi va costruita bene fin dall’inizio.
Serve la comunicazione all’ENEA?
Sì, entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo, tramite il portale bonus fiscali. Per gli interventi del bonus casa l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’omesso invio non comporta di per sé la perdita della detrazione, ma l’adempimento resta obbligatorio e va fatto.
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Facciamo i conti sul tuo caso
Un incontro in ufficio ad Alba Adriatica o a casa tua: analizziamo la bolletta, verifichiamo quale aliquota ti spetta e ti diciamo con franchezza se ha senso o no. Se il tetto non va bene o la capienza non c’è, te lo diciamo.
Fonti
- Agenzia delle Entrate — Agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e La misura della detrazione e i limiti di detraibilità
- Agenzia delle Entrate — Circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, riordino delle detrazioni (art. 16-ter TUIR)
- Agenzia delle Entrate — Circolare bonus edilizi del 19 giugno 2025
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E del 18 aprile 2019, comunicazione ENEA
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) · Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) · art. 16-bis e 16-ter D.P.R. 917/1986
- ARERA — Deliberazione 78/2025/R/efr, superamento dello Scambio sul Posto
- ENEA — Portale Bonus Fiscali
Avvertenza. Le informazioni di questo articolo sono aggiornate ad agosto 2026 e hanno finalità divulgativa. Aliquote, requisiti e adempimenti vanno sempre verificati sul caso concreto con il proprio commercialista o con un CAF, in particolare per quanto riguarda la capienza IRPEF e il limite complessivo alle detrazioni previsto dall’art. 16-ter TUIR. Il quadro relativo al 2027 è riportato a legislazione vigente e può essere modificato dalla legge di bilancio. Gli importi indicati sono esempi di calcolo, non preventivi.
Ultimo aggiornamento: 26 agosto 2026 · Tempo di lettura: 9 minuti
